mercoledì, 07 ottobre 2009,22:59
La notizia di oggi è che una norma che modifichi la costituzione [in questo caso, l'art.3] non segue lo stesso iter di una legge ordinaria.

Per promulgare un simile testo, infatti, è necessario che lo stesso sia adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e approvato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione (Costituzione della Repubblica Italiana - art. 38).

Ma pensa...
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martedì, 15 settembre 2009,14:59
Comunicazione di servizio per i webamici che lavorano nella scuola.


Nel mondo informatico la cultura imperante dell'usa e getta provoca molte conseguenze negative, non ultime quelle sull'ambiente. L'Agenzia delle entrate ha deciso pertanto di andare contro corrente e procedere al rinnovo dei suo pc proponendo il riutilizzo delle vecchie macchine ad altri enti.

C'è un primo lotto di 134 portatili che non sono più adatti al complicato lavoro dei funzionari dell'agenzia, ma che troveranno sicuramente impiego in quegli uffici dove, ad esempio, l'informatica serve per sostituire le macchine da scrivere oppure in tutti quei casi dove la potenza di calcolo non è così indispensabile.

Organismi di protezione civile, enti pubblici e non-profit possono scaricare il bando disponibile sul sito internet agenziaentrate.gov.it. Le domande, da inviare a partire dalle ore 11 del 5 ottobre e non oltre la stessa ora del 16 ottobre 2009, viaggeranno esclusivamente su posta elettronica certificata (Pec), con un evidente risparmio di carta, tempi e costi per amministrazione e cittadini.

L'agenzia delle entrate ha previsto però un ordine di priorità nell'assegnazione dei pc, che mette in cima alla lista gli organismi di volontariato di protezione civile, iscritti negli appositi registri, che operano in Italia o all'estero per scopi umanitari e alle scuole pubbliche.

A seguire saranno prese in considerazione le domande inviate da altri enti pubblici, come ad esempio enti locali, strutture sanitarie e forze dell'ordine. Spazio poi alle richieste degli enti non-profit: associazioni iscritte nell'apposito registro; fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica e senza fini di lucro; associazioni non riconosciute, di cui all'articolo 36 del Codice civile, dal cui statuto si evinca in maniera inequivocabile l'assenza di finalità di lucro, e altri enti e organismi impegnati in attività di pubblica utilità.

A parità di caratteristiche, il criterio sarà quello cronologico di ricezione delle richieste, garantito dalla Pec, il canale privilegiato dai piani di e-government per le comunicazioni telematiche tra istituzioni e cittadini.

Nella richiesta dovranno essere specificati il nome e il codice fiscale (o partita Iva) dell'ente, il numero e il tipo di computer desiderati - sulla base dell'elenco contenuto nel bando, e comunque in numero non superiore a dieci - e l'indirizzo Pec al quale l'Agenzia comunicherà l'esito.

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mercoledì, 17 giugno 2009,11:09

Dopo la visita fiscale l’obbligo di reperibilità non vale più
. Purché ci si curi a dovere.

Gli assenti per malattia possono uscire di casa dopo la visita del medico fiscale. Perché l’obbligo di reperibilità vale solo fino a quando non sia stato accertato lo stato di malattia. A dirlo non è il ministero della funzione pubblica, ma la Suprema corte di cassazione, con una sentenza del 2008, che oggi torna di stretta attualità (1942/90). Il caso riguardava un lavoratore che era uscito dopo la visita fiscale e che era stato sanzionato dall’Inps, che riteneva di avere diritto a disporre un ulteriore controllo medico dopo la prima visita fiscale. Secondo l’ente previdenziale, infatti, il lavoratore in malattia, anche se debitamente accertata da un medico di controllo, sarebbe tenuto per tutta la durata della malattia stessa a rispettare le fasce orarie di reperibilità per consentire accertamenti sul permanere delle sue condizioni patologiche. Tesi, questa, che è stata rigettata totalmente dalla Corte di cassazione che, per contro, ha affermato la piena facoltà del lavoratore assente per malattia di poter disporre liberamente del proprio diritto alla «locomozione». A patto che il medico fiscale abbia già visitato l’interessato. Secondo i magistrati superiori, «la limitazione alla libertà di locomozione imposta dal regime delle cosiddette fasce orarie di reperibilità» assume carattere eccezionale. E quindi, una volta accertato lo stato di salute (e cioè la malattia del lavoratore), la persistenza dell’obbligo si tradurrebbe in una imposizione di un riposo orario forzato quotidiano, che potrebbe addirittura non essere compatibile o comunque non avrebbe ragione riguardo a determinate forme patologiche la cui terapia potrebbe richiedere, per esempio, l’allontanamento dal luogo abituale di residenza per località più consone alle condizioni patologiche del soggetto (si pensi ai casi di asma allergica).
La limitazione potrebbe incidere cioè sui criteri e i metodi di cura della malattia i tempi e i luoghi di essa. La Corte ha sottolineato, inoltre, che il legislatore ha inteso rendere meno gravose le limitazioni delle fasce orarie di reperibilità, disponendo che il servizio di controllo dello stato di malattia e gli accertamenti preliminari al controllo stesso siano fatte nel più breve tempo possibile, nello stesso giorno, anche se domenicale o festivo. Secondo la Suprema corte, dunque, è evidente che il legislatore non ha voluto tutelare soltanto l’interesse del datore di lavoro al pronto accertamento della malattia, ma ha tenuto conto che non sempre uno stato morboso, che pur non rende idoneo il prestatore d’opera a determinati lavori, comporta necessariamente, per tutto il corso della malattia che egli rimanga nel suo domicilio o non svolga altre attività. Pertanto «accertato da competenti organi tecnici lo stato di malattia e formulato un giudizio prognostico», si legge nel provvedimento, «il legislatore non poteva strutturare un meccanismo restrittivo estendendolo ad ipotesi successive assolutamente eventuali fondate sul sospetto di un errore diagnostico valutativo da parte del medico che abbia effettuato il controllo o di un comportamento simulatorio o fraudolento del lavoratore».
Insomma, vada per gli arresti domiciliari dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20. Ma solo fino a quando non arriva il medico fiscale. Dopo di che scatta la libertà vigilata. Vigilata nel senso che se l’ammalato non si cura, e ciò comporta un prolungamento della prognosi, può essere ipotizzabile addirittura una responsabilità per danno erariale, con tanto di condanna da parte della Corte dei conti (sentenza n.21/2008 del 21 aprile 2008, sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto-Adige).

di Antimo Di Geronimo
Fonte: Italia Oggi
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